LEGA NAZIONALE CONTRO LA PREDAZIONE DI ORGANI
E LA MORTE A CUORE BATTENTE
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COMUNICATO STAMPA
 Anno XXXI n.4
17 Marzo
2015

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INGANNO PRESSO L'ANAGRAFE
ANCHE LA REGIONE LOMBARDIA ORA SA

A seguito del nostro comunicato del 02/10/14 "8000 Sindaci ora sanno che la donazione di organi all'anagrafe è contro-legge" (www.antipredazione.org sezione “Comunicati Stampa”), la Regione Lombardia nella persona del dott. Bersani, a nome dell'Assessore Mantovani, ha proposto delle considerazioni a cui abbiamo risposto documentando che "Una scelta in comune" è una grave inescusabile manifesta violazione della legge specifica 91/99 art. 5. Di seguito la nostra risposta (13/01/14) e il testo della mail della Segreteria dell'Assessorato alla Salute della Regione Lombardia.

* * *

Gentile dott. Maurizio Bersani - Dirigente "Struttura Progettazione e sviluppo piani",

Con riferimento al tema in oggetto precisiamo che la Legge n. 91 del 1° aprile 1999 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti" al Capo II, contrariamente a quanto da lei affermato, non introduce il consenso o il dissenso al prelievo in qual si voglia forma, ma prevede una dichiarazione di volontà vincolata nei modi e nei tempi ad un Decreto attuativo previsto dall'art.5 che elenca 10 direttive precise per garantire il rispetto della volontà espressa all'ASL, e non altrove. All'un tempo, per chi non presenterà all'Asl la dichiarazione di volontà, dopo l'emanazione del Decreto predetto, introduce quello che fu chiamato il "silenzio-assenso", in quanto  la mancata dichiarazione di volontà è considerata consenso.
Il Decreto attuativo (art. 5) non è mai stato emesso e neppure cancellato da una successiva legge del parlamento, probabilmente lo tengono in stand by per  calcolo opportunistico.

In assenza del Decreto attuativo (art. 5) continuano a verificarsi comportamenti non coerenti alla legge, sia da parte dei ministri che delle istituzioni sanitarie, anzi vere truffe e abuso di potere ai danni dei cittadini.

Lei dice che il percorso normativo "ha visto il succedersi di tappe migliorative e semplificative per ampliare la possibilità di espressione del consenso alla donazione, incrementando la disponibilità di organi per il trapianto"; è proprio questo il punto: sono tappe contro-legge governate da una ideologia trapiantistica imperniata sugli affari e i profitti. Lei mi insegna che nella gerarchia legislativa i Decreti temporanei ed estemporanei improvvisati su pressione delle lobby che sono sopra il governo non soppiantano la legge votata dal parlamento. Si deduce che senza Decreto  attuativo (art. 5) siamo in Disposizioni Transitorie (art. 23).

Lei sottolinea che:
1) il Decreto dell'8 aprile 2000 della ex Ministra Rosy Bindi è in attuazione dell'art. 5 della legge 91/99. Ma non è così.
Con il Decreto 8 aprile 2000 è stata dettata una disciplina "temporanea" in materia di dichiarazione di volontà non prevista dalla L. 91/99, anzi contro la norma e lo spirito della legge 91/99. Tale decreto sovrappone alle Disposizioni Transitorie di cui all'art. 23 "una procedura temporanea... con particolare riguardo all'art. 3 comma 3" secondo la quale "la presentazione dell'opposizione scritta (da parte dei familiari) non è consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate... risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo...".
Il Decreto 8 aprile 2000  forza l'interpretazione dell'art. 23 comma 3 della L.91/99, più precisamente "promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà... predisponendo in tal senso schemi di moduli"  resi  disponibili ovunque  presso  Ospedali, Ausl, ambulatori  di  medicina generale, Centri regionali di trapianti ecc.", ora anche presso le anagrafi. Tali istituzioni impegnate nella raccolta delle dichiarazioni di volontà "volanti" improvvisate e disinformate hanno il compito di convogliare queste disinformate dichiarazioni nel SIT del Centro Nazionale Trapianti senza possibilità di verifiche, creando una fasulla schedatura di fatto.

L'affermazione che il decreto 8 aprile 2000 ha l'obiettivo di acquisire dichiarazioni di volontà secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale è ampiamente contraddetto dalla realtà. Infatti a latere delle mistificazioni mascherate da legalità, già menzionate, sotto l'egida interessata del CNT sono elencate altre forme di donazioni "volanti" e illegali come il Tesserino blu della Bindi che offre spazio a facili contraffazioni; i Tesserini della associazioni dei malati e di quelle trapiantistiche; le Tessera on line dove un SI telematico permette a chiunque di donare chiunque; il Tesserino con solo "SI" di alcuni Centri regionali; la Tessera sanitaria regionale magnetica; "qualunque nota" su foglio libero (falsificabile) con i dati personali, aggiunge il CNT sul proprio sito.
Questo assoluto caos non è nello spirito della legge 91/99, ma degli affari.
Tutto ciò mira a facilitare gli espianti, perché in presenza di un tesserino o dichiarazione di donazione estorta o falsificata l'opposizione della famiglia non ha valore.

2) Il Decreto dell'11 marzo 2008 firmato dalla ex Ministra Livia Turco, si sviluppa entro la logica già illustrata delle liberalizzazioni incontrollate a cui ha dato la stura il Decreto 8 Aprile 2000  (Bindi) e contro-legge 91/99. Turco apre alle Anagrafi, ma quello che rende ancor più condannabile tale Decreto è il fatto che è stato emesso dopo la nostra diffida del 2006 affinché in qualità di Ministra emanasse il Decreto attuativo della L.91/99 art.5, per giunta Decreto emanato in tempi non leciti quando era scaduto il suo mandato nell'imminenza delle elezioni del nuovo governo (13.04.2008) pertanto decreto impugnabile.

3) A leggere il punto 3 della sua mail sembrerebbe che il grappolo di decreti, concatenati l'uno all'altro per puntellarsi nell'obiettivo dell'uso delle anagrafi, parta dal Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931. Ma non è così: il RD 773/31 è stato utilizzato per ultimo e modificato/coordinato con vari decreti da lei indicati, per rendere attuabili gli artifici programmati in precedenza dagli accordi privati intercorsi tra Ministra Turco, il Centro Nazionale Trapianti e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia). Questo groviglio di decreti  inanellati in 6 anni resta contro-legge 91/99 (vedi nostri comunicati: 01.04.2008, 26.05.2009, 01.04.2010, 10.05.2011, 30.01.2014 e l'ultimo "8.000 sindaci ora sanno).

Si tratta, come ben si evince, non del dettato normativo L. 91/99 ma di un groviglio di artifici e mistificazioni alcune mascherate da legalità, altre spudoratamente truffaldine.
Con la dichiarazione all'anagrafe in occasione del rinnovo della carta d'identità il legislatore va a confermare un illecito, costituito dal fatto che a distanza di 15 anni conferma un regolamento ministeriale temporaneo e di fatto rinvia nel tempo il Decreto attuativo (art.5) che deve costituire la norma definitiva ed essenziale

Per queste ragioni i Sindaci che si adeguano a questo artificio sono collusivi con la "simil-mafia" trapiantistica istituzionale, ed omissivi, per inadeguatezza, dell'informazione base prevista all'art.2. Cioè non informano che la "morte cerebrale" è dichiarata su persona a cuore pulsante che mantiene la circolazione in tutti i distretti del corpo e che l'espianto di organi è quindi praticato su un vivo che ha perso la coscienza (L. 578/93; DM 582/94; L. 91/99).
A sua disposizione per ulteriori chiarimenti.

Consiglio Direttivo
Presidente
Nerina Negrello
www.antipredazione.org

 

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17 Dicembre 2014
Oggetto: COMUNICATO STAMPA - 8.000 Sindaci su donazione organi

Consiglio Direttivo
Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente

Cortese attenzione
Presidente Nerina Negrello

Presa visione del comunicato stampa trasmessoci dall'Assessore Mantovani, Le proponiamo alcune considerazioni
La Legge n. 91 del 1° aprile 1999, “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, al Capo II, relativo alle dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti, introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito in modo che a tutti i cittadini è data la possibilità di esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti post mortem.
Si introduce un principio di libertà non un obbligo.

Il percorso normativo per consentire la dichiarazione di volontà alla donazione di organi a scopo di trapianto ha visto, nel nostro Paese, il succedersi di tappe migliorative e semplificative al fine di ampliare le possibilità per la valida espressione del consenso alla donazione, incrementando nello stesso tempo, la disponibilità di organi per il trapianto. In particolare:

● con Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2000 il Ministero della Sanità, in attuazione dell'articolo 5 della legge 91/1999, (citato nel comunicato) promuove l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale. I punti di accettazione della Aziende Sanitarie Locali in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti- SIT);

● il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008 prevede l'ampliamento dei punti di ricezione per la dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione della dichiarazione di volontà;

● l’art. 3, comma 3, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, così come modificato dall’art. 3, comma 8-bis, del Decreto-Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché dall’art. 43 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98 del 9 ottobre 2013, dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”;

Si tratta, come ben si evince dal dettato normativo, di un ampliamento della possibilità di esprimere, da parte dei cittadini, il libero consenso alla disposizione del proprio corpo post morten. Il legislatore non ha certo voluto sancire un obbligo né per i cittadini né per i Sindaci che devono solo informare la popolazione, nel momento del rinnovo o rilascio della carta di Identità, di questa ulteriore possibilità.

Cordiali saluti
Maurizio Bersani

Dirigente "Struttura Progettazione e sviluppo piani"
Regione Lombardia
 



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